CON UNIPOLSAI RISTRUTURI CASA CON IL SUPERBONUS 110%

UnipolSai Superbonus 110

Il Decreto Rilancio (convertito con la L.77/20), grazie ai vantaggi fiscali ormai noti come Ecobonus e Sismabonus, punta a sostenere l’economia e a riqualificare il patrimonio immobiliare degli italiani migliorandone efficienza energetica, sostenibilità ambientale e capacità di resistere a eventi sismici.

UnipolSai vuole essere al fianco di cittadini e imprese per cogliere questa opportunità con una soluzione che, grazie alla cessione del credito d’imposta, prevede la copertura del 102% dell’importo dei lavori che beneficiano degli incentivi. Scopri tutti i vantaggi in Agenzia.

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LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
È un contratto attraverso il quale il Cliente trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo ad una banca, compagnia assicurativa o altro intermediario finanziario il credito d’imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo. La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento.
RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
La detrazione fiscale è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.
A CHI SI APPLICA IL SUPERBONUS
L’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle unità immobiliari abitative (alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio). Lo stesso soggetto può ottenere l’Ecobonus 110% al massimo su due unità Immobiliari. Qualora i lavori (es. condominio) riguardino sia l’Ecobonus che il Sismabonus il cliente avrà diritto alla detrazione fiscale corrispondente alla somma di entrambi.
UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI
Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.
APPLICAZIONE DEL BONUS
Il bonus è applicabile per interventi su edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi. Parti comuni di edificio di condomini.

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Per quali interventi si attiva l’Ecobonus

La detrazione d’imposta pari al 110% riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 ed è prevista per i seguenti lavori effettuati su edifici ad uso abitativo:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (pareti, tetti) che interessano l’involucro degli edifici, con incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali.

È necessario

  • ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • utilizzare materiali isolanti rispondenti a specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Per quali interventi si attiva il sismabonus

La detrazione fiscale spetta anche per i seguenti interventi antisismici su immobili ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1 (alto), 2 (medio) e 3 (basso):

  • adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità (1 e 2) con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
  • interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
  • Altri interventi che rientrano nel Superbonus (Ecobonus e Sismabonus)

Altri inteeventi che rientrano nel Superbonus ( Ecobonus- Sismabonus)

Qualora si effettuino, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopracitati, fermi i limiti di spesa, come:

  • installazione nuovi infissi;
  • schermature solari;
  • sistemi di building automation;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, rientra nella detrazione anche l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi che godono delle agevolazioni previste dal Sismabonus.

Sismabonus acquisti

Nel caso del “Sismabonus acquisti” il credito maturato su un immobile, per cui sono stati eseguiti interventi per riduzione rischio sismico, può essere ceduto (nella misura di 96.000€ al massimo) sia dal privato acquirente che dall’impresa venditrice.
L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche per rientrare nel Sismabonus acquisti:

  • deve essere ubicato nelle zone classificate a rischio sismico 1 (alto), 2 (medio) e 3 (basso);
  • deve essere stato oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle normative antisismiche;
  • per la cessione del credito non devono essere passati più di 18 mesi dalla conclusione degli interventi.

Valore delle opere
UnipolSai nel ruolo di cessionario opera con i seguenti limiti di valore delle opere:

  • pere di valore complessivo >= 200.000€ se il cedente è condominio e/o privato (eccetto il Sismabonus acquisti);
  • opere di valore complessivo >= 100.000€ se il cedente è un’impresa (eccetto il Sismabonus acquisti).

Inoltre, rientra nella detrazione anche l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi che godono delle agevolazioni previste dal Sismabonus.

Chi può usufruire del Superbonus:

  • i condòmini (per le spese su parti comuni condominiali);
  • persone fisiche con proprietà indipendenti per un massimo di 2 unità immobiliari;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • enti del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.


UnipolSai al tuo fianco con la cessione del credito
Puoi scegliere di cedere il credito d’imposta derivante dal Superbonus a UnipolSai. A fronte di questa soluzione la Compagnia ti sostiene erogando un importo pari al 102%* dell’importo dei lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali, sia nel caso in cui tu sia il committente (proprietario/condominio), sia nel caso in cui tu sia l’impresa esecutrice dei lavori.

* Il 102% è un valore valido fino al 30/06/2022. ​Puoi inoltre chiedere un fido a Gruppo Bper Banca per disporre della liquidità necessaria a far fronte ad eventuali costi iniziali di apertura del cantiere.

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Maria-Teresa-Rossoni-Ferri-
Maria Teresa Rossoni
Area Tecnica

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